Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.

                               Art. 1.
Detassazione  degli  investimenti  in  ricerca e sviluppo, tecnologia
 digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti

  1.  Per  i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
    a) un  importo  pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo  iscrivibili  tra  le  immobilizzazioni  immateriali; a tale
importo  si  aggiunge  il  30  per cento dell'eccedenza rispetto alla
media   degli  stessi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese   sostenute  dalle  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
dall'Unione  europea,  che,  nell'ambito  di  distretti industriali o
filiere  produttive,  si  aggregano  in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per  realizzare  sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle  disposizioni  del  precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea; ))
    b) l'importo   delle   spese   direttamente   sostenute   per  la
partecipazione  espositiva  di  prodotti  in  fiere  all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
    c) l'ammontare   delle   spese   sostenute  per  stage  aziendali
destinati   a   studenti   di   corsi   d'istruzione   secondaria   o
universitaria,  ovvero  a  diplomati  o  laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
    d) l'ammontare  delle  spese  sostenute  per  la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
  2.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
((    2-bis.  Le  imprese  che pianificano e operano gli investimenti
detassati  di  cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia   delle   entrate  disciplina  le  ulteriori  modalita'  di
comunicazione,  a  consuntivo,  con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia. ))
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e'  rilasciata (( con riferimento a quanto indicato
nel  prospetto  sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un  professionista  iscritto  nell'albo  dei  revisori dei conti, dei
dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti commerciali o in
quello  dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13,  comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
  4.  L'incentivo  di  cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. (Comma soppresso).
  6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta  nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel  massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano  le  disposizioni  del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.